L’intelligenza artificiale sta trasformando l’economia con una rapidità senza precedenti, ma nel settore del giornalismo il suo utilizzo solleva interrogativi particolarmente delicati e questioni etiche e deontologiche. La fiducia del pubblico si fonda sulla qualità del lavoro editoriale: la verifica delle fonti, il controllo dei fatti, il rispetto del contesto e l’assunzione di responsabilità su ciò che viene pubblicato.
È pertanto necessario individuare percorsi e strumenti che consentano di non perdere quella fiducia quando la generazione dei contenuti avviene attraverso l’utilizzo di intelligenza artificiale. E la fiducia del pubblico è anche il pilastro su cui il giornalismo basa la validità e l’efficacia del suo modello economico.
In questo contesto si inserisce il disegno di legge NY FAIR News Act (New York Fundamental Artificial Intelligence Requirements in News Act), approvato il 5 giugno da entrambe le camere del parlamento dello Stato di New York, Senato e Assemblea, che impone alle testate giornalistiche operanti nello Stato di includere chiare avvertenze sui contenuti generati in modo sostanziale o totale dall’intelligenza artificiale.
Il provvedimento deve adesso essere inoltrato alla governatrice Kathy Hochul che, una volta ricevuto, può firmarlo, non firmarlo o porre il veto. In caso di veto, il legislatore potrebbe comunque tentare di superarlo, ma solo con una maggioranza qualificata dei due terzi in entrambe le camere. Se la governatrice non restituisce il disegno di legge entro 10 giorni, escluse le domeniche, il testo diventa legge come se fosse stato firmato.
Sul piano politico, tuttavia, la posizione di Hochul sembra generalmente favorevole a norme di trasparenza sull’intelligenza artificiale. La governatrice ha già sostenuto misure contro gli usi ingannevoli dell’IA, compresa la disclosure nei contenuti politici, e ha firmato il RAISE Act, una legge dedicata alla sicurezza e alla trasparenza dei grandi modelli di intelligenza artificiale. Se diventerà legge, entrerà in vigore 60 giorni dopo la sua approvazione definitiva.
Dal punto di vista tecnico, il NY FAIR News Act interviene sulla General Business Law dello Stato di New York, cioè il grande corpus normativo che disciplina molte attività economiche, commerciali e di tutela dei consumatori. La proposta non modifica semplicemente una norma già esistente, ma punta ad aggiungere un nuovo Article 48 dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale nei news media.
Il nuovo articolo si apre con una dichiarazione d’intento sull’uso dell’IA generativa nel settore dell’informazione che può incidere sulla fiducia del pubblico e sulla trasparenza del processo editoriale:
“New York è uno dei centri principali dell’industria giornalistica americana e i lavoratori dell’informazione rappresentano una componente essenziale della forza lavoro dello Stato.
L’intelligenza artificiale generativa è in grado di produrre rapidamente articoli, riassunti, copioni per notiziari, contenuti audio e video e altri materiali multimediali che, a un osservatore non esperto, possono apparire realizzati in modo professionale. Tuttavia, esistono prove significative del fatto che i contenuti creati con IA generativa possano contenere informazioni false o fuorvianti, oppure derivare da materiali originali senza autorizzazione o senza una corretta attribuzione.
Questi rischi danneggiano il pubblico, che si affida alle notizie per ricevere informazioni accurate sul mondo. Per questo motivo, il legislatore riconosce un forte interesse pubblico nel preservare il lavoro umano nel giornalismo. È urgente evitare che le aziende dell’informazione utilizzino l’intelligenza artificiale a danno sia del pubblico sia dei lavoratori dei media, inclusi reporter, redattori, giornalisti, sceneggiatori, registi, produttori, doppiatori, grafici e altri professionisti delle redazioni.
L’intento è quindi stabilire regole chiare e protezioni significative per i giornalisti e per il pubblico, così da salvaguardare l’integrità delle notizie e il valore del lavoro umano.”
Il testo definisce l’IA generativa come una categoria di modelli capaci di imitare struttura e caratteristiche dei dati di partenza per produrre nuovi contenuti sintetici, inclusi testi, immagini, video, audio e altri materiali digitali.
Nella sezione successiva viene fornita una definizione di “news media” volutamente ampia. Rientrano non solo i giornali tradizionali, ma qualsiasi pubblicazione o programmazione che offra notizie, meteo, traffico, sport o intrattenimento, indipendentemente dal mezzo di distribuzione. Rientrano quindi giornali, riviste, siti web, newsletter, televisioni, radio, podcast e contenuti diffusi via Internet o satellite.
Il cuore del provvedimento è l’obbligo di disclosure (trasparenza) che scatta quando il contenuto è stato creato in modo “sostanziale” dall’intelligenza artificiale generativa. Per i contenuti scritti, visivi o audiovisivi, l’avviso deve apparire in modo evidente nella parte alta della pagina, dell’immagine, del video o del contenuto pubblicato; per i contenuti audio, invece, deve essere comunicato all’inizio della trasmissione o registrazione.
Il testo però prevede un’eccezione ovvero che l’obbligo di disclosure non si applica se il contenuto è idoneo alla registrazione del copyright, quando l’IA è stata usata solo come supporto. In pratica, se il contenuto finale conserva un contributo umano creativo abbastanza significativo da poter essere protetto dal diritto d’autore, non verrebbe automaticamente trattato come contenuto sostanzialmente generato dall’IA.
Se, per esempio, un giornalista utilizza strumenti di IA per riassumere documenti, organizzare appunti o suggerire spunti, ma poi scrive, struttura, verifica e rielabora personalmente l’articolo, il risultato finale potrebbe essere considerato frutto di un apporto creativo umano sufficiente.
Questa impostazione richiama, almeno in parte, l’articolo 50 dell’AI Act europeo, dove l’obbligo di trasparenza sui contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale viene attenuato quando il contenuto è stato sottoposto a revisione umana o controllo editoriale e quando una persona fisica o giuridica si assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
Il nuovo articolo prevede anche un meccanismo di enforcement, cioè stabilisce in che modo la norma può essere fatta rispettare. Questo compito spetta all’Attorney General, il procuratore generale dello Stato di New York, che in caso di violazione può rivolgersi a un tribunale per chiedere un’ingiunzione, cioè un ordine che imponga al soggetto responsabile di interrompere la condotta illecita. Il testo precisa che il tribunale può intervenire anche senza la necessità di dimostrare che qualcuno abbia subito un danno concreto. Sono inoltre previste sanzioni civili: 1.000 dollari per la prima violazione e 5.000 dollari per ogni violazione successiva.
L’iter legis e le modifiche
Durante l’iter legislativo, il NY FAIR News Act è stato notevolmente ridimensionato. La versione originaria era molto più ampia in quanto interveniva non solo sulla General Business Law ma anche sulla Civil Rights Law, la legge sui diritti civili, prevedendo tutele specifiche per i lavoratori dei media.
Il testo iniziale imponeva ai datori di lavoro di informare i giornalisti sull’uso dell’IA generativa nella creazione dei contenuti, prevedeva una revisione umana obbligatoria prima della pubblicazione e introduceva limiti all’utilizzo del lavoro giornalistico per addestrare sistemi di intelligenza artificiale, richiedendo informazione, consenso e possibilità di negoziare una remunerazione. Inoltre, l’uso dell’IA non avrebbe dovuto ridurre i diritti previsti dai contratti collettivi né comportare licenziamenti, demansionamenti o perdita della posizione lavorativa.
Tutte queste parti sono però scomparse nella versione B, attualmente attiva. Il provvedimento è stato così ricondotto quasi interamente a una norma di trasparenza verso il pubblico: non disciplina più direttamente il rapporto tra aziende e lavoratori dei media, ma si concentra sull’obbligo di avvisare i lettori, gli ascoltatori o gli spettatori quando un contenuto giornalistico è stato creato in modo sostanziale con IA generativa.
Fiducia nei media
New York è considerata un centro importante dell’industria giornalistica statunitense e vuole preservare sia l’affidabilità dell’informazione sia il lavoro umano nelle redazioni. Il disegno di legge è stato definito “landmark” e “first-in-the-nation”, cioè una misura pionieristica negli Stati Uniti. Una volta divenuto legge, sarebbe valida solo nello Stato di New York, ma con un campo di applicazione potenzialmente molto più ampio.
Il testo riguarda infatti i contenuti di news media “pubblicati, trasmessi, diffusi o accessibili” nello Stato, quando siano stati creati in modo sostanziale con IA generativa. Di conseguenza, la norma non si applicherebbe soltanto alle redazioni fisicamente presenti a New York: un sito o media fuori dallo Stato, se rende quei contenuti accessibili al pubblico di New York, potrebbe rientrare nel perimetro di applicazione della norma.
La deputata democratica Nily Rozic presenta il provvedimento come una vittoria per il giornalismo e per le comunità che dipendono da notizie affidabili. Secondo Rozic, la trasparenza sull’uso dell’IA serve non solo ai consumatori, ma anche ai lavoratori, perché preserva il valore del reporting originale e rende più chiaro quando il lavoro umano viene sostituito o affiancato da sistemi automatici.
La NewsGuild of New York, sindacato dei giornalisti, interpreta il disegno di legge come un primo passo per rendere le aziende mediatiche più responsabili nell’uso dell’IA. La posizione espressa è che “vero giornalismo” richiede esseri umani reali e che, se le aziende vogliono usare IA nella raccolta o nell’analisi delle notizie, ciò deve avvenire secondo criteri etici, trasparenti e applicabili.
Anche il Freelancers Union, organizzazione non profit statunitense che rappresenta e supporta i lavoratori autonomi/freelance, sostiene il testo sottolineando il rischio che i freelance e altri lavoratori dei media vengano sostituiti da IA senza che il pubblico lo sappia.
La trasparenza, dunque, diventa il punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato, consentire alle redazioni di utilizzare strumenti nuovi; dall’altro, evitare che contenuti prodotti automaticamente vengano presentati come vero lavoro giornalistico. In questo senso, il caso di New York potrebbe diventare un precedente importante, non solo per altri stati americani, ma anche per altri Paesi compresa l’Europa, dove il tema della disclosure sui contenuti generati dall’IA è già al centro del dibattito regolatorio.










