Il DPCM 4 agosto 2026 sulle agenzie stampa, porta alcune modifiche al precedente DPCM del 2023 che, a nostro avviso, riguardano in maniera sostanziale la qualità dell’informazione ed in qualche modo legittimano un uso dell’AI non chiaro laddove si introduce una figura professionale ibrida, non specificatamente giornalista, cui affidare la compliance al codice deontologico professionale (dei giornalisti!).
Il DPCM presenta infatti una discontinuità sistemica nella disciplina della qualità e della veridicità dell’informazione primaria: introduce, all’art. 1, quale requisito di ciascuna agenzia, «la sussistenza all’interno dell’Agenzia di una figura professionale specializzata che affianchi la direzione editoriale nell’applicazione dell’intelligenza artificiale in conformità al disposto di cui all’art. 19 del “Nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti”», figura che va a sostituire il Garante dell’informazione previsto all’art. 2, comma 1, lettera f) del DPCM 11 luglio 2023.
Nel 2023 il tema del “Garante dell’informazione” per le agenzie di stampa si è intrecciato con una posizione molto netta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulla libertà di informazione. Il 19 giugno 2023, in un messaggio all’Unione Stampa Periodica Italiana (USPI), Mattarella affermò che l’autenticità dell’informazione è affidata alla professionalità e alla deontologia dei giornalisti e che sarebbe «fuorviante e contraddittorio con le stesse disposizioni costituzionali» attribuire a organismi terzi il compito di certificare i flussi informativi.
Il 27 luglio, durante la cerimonia del Ventaglio al Quirinale, Mattarella ribadì il principio già espresso a giugno, richiamando la tutela costituzionale della libertà di informazione e il ruolo dei giornalisti nella verifica dei fatti. Non si trattò, tuttavia, di un parere formale sul DPCM: nel discorso il decreto e il Garante non vennero nominati espressamente. L’Ordine dei giornalisti collegò comunque quelle parole alla nuova figura
Conseguentemente il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria con la circolare del 7 agosto 2023, aveva specificato che il Garante dell’informazione era un presidio collaborativo della correttezza dell’informazione primaria, dotato di requisiti di professionalità, esperienza e imparzialità, “avente la funzione di assicurare la qualità delle informazioni ed impedire la diffusione di fake news, avente provata professionalità, esperienza, imparzialità e senza una pregressa appartenenza all’Agenzia presso cui opera”.
A settembre 2023 il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti (Cnog), approvò all’unanimità un ordine del giorno in cui rinnovò la richiesta al Governo di eliminare la norma, contenuta nel DPCM del 27 luglio 2023, che istituiva la figura del garante contro le fake news, nelle agenzie di stampa.
Sulla questione evidentemente si potrebbe aprire un ampio dibattito relativo all’autonomia ed alla responsabilità del mondo dell’informazione, con punti di vista anche molto diversi tra loro. Ricordiamo infatti che, soprattutto nei paesi nordici ed anglosassoni, esiste il ruolo dell’“Ombudsman”, una figura indipendente incaricata di rappresentare i lettori all’interno della redazione e di vigilare sulla correttezza e sulla qualità dell’informazione, senza che questo abbia mai ridotto l’autonomia e l’indipendenza dei giornalisti.
Ma, se il principio dell’autonomia dei giornalisti è stato recepito nel DPCM dell’agosto 2026, non è chiaro perché, al suo posto, venga introdotta una figura professionale specializzata, incaricata di affiancare la direzione editoriale nell’applicazione dell’IA. Ciò appare particolarmente problematico alla luce dell’art. 19 del Nuovo Codice deontologico, che attribuisce proprio al giornalista gli obblighi di verifica, responsabilità e controllo. Di conseguenza, anche la pretesa autonomia, invocata per giustificare l’esclusione della figura del Garante dell’informazione, finisce nuovamente per venire meno.
La questione assume particolare rilievo anche alla luce dell’art. 2 della legge n. 69/1963, che pone la «verità sostanziale dei fatti» tra i doveri fondamentali del giornalista, così come sostanziati proprio nell’art. 19 del nuovo Codice deontologico, che attribuisce al giornalista la responsabilità del controllo dell’impiego dell’IA.
La disposizione individua, dunque, la funzione attraverso il riferimento all’attività di affiancamento della direzione editoriale nell’uso dell’intelligenza artificiale, ma non ne definisce lo statuto professionale né il perimetro delle responsabilità. Il DPCM non precisa, infatti, se tale figura debba essere un giornalista, un professionista con specifiche competenze tecniche in materia di IA, un soggetto incaricato di funzioni di compliance, oppure una figura dotata di competenze sia editoriali sia tecnologiche. Né sono espressamente disciplinati i requisiti professionali necessari, le modalità di nomina, l’autonomia rispetto alla direzione editoriale, i poteri di controllo o di intervento, gli obblighi di documentazione e tracciabilità delle decisioni assunte nell’impiego dell’IA.
Ne deriva una possibile tensione tra il piano individuale della responsabilità professionale — fondato sulla verifica della verità sostanziale dei fatti — e il piano organizzativo dell’agenzia, alla quale il DPCM attribuisce una funzione di informazione primaria legittimandola quindi ad avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale nella produzione o trasformazione dei contenuti. Il DPCM non esplicita come il requisito della verità sostanziale debba essere preservato quando l’IA non si limita a riassumere o rielaborare una fonte esistente, ma concorre alla generazione del contenuto informativo stesso quale ad esempio un’immagine.
Riteniamo infatti che, anche qualora la figura specializzata in IA assicuri la corretta etichettatura dei contenuti ai sensi dell’art. 19 del Codice deontologico, per le Agenzie di stampa che forniscono informazione primaria alla Pubblica Amministrazione rimanga una questione di fondo: la diffusione di testi e immagini generate con IA potrebbe risultare incompatibile con il principio di verità sostanziale dei fatti previsto dalla legge professionale, soprattutto nel caso delle immagini, quando esse siano percepibili come rappresentazione di eventi realmente accaduti.










