L’impatto della legge sull’intelligenza artificiale sull’informazione

Il 17 settembre 2025 il Senato ha approvato la prima legge italiana sull’intelligenza artificiale (n. 1146/2025). Il provvedimento stabilisce regole, principi e deleghe per l’uso responsabile dell’IA ma, per ciò che riguarda l’informazione, appare come un insieme di buoni propositi difficili da mettere in atto

Palazzo Madama e simbolo AI

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Mercoledì 17 settembre, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 1146, “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, rendendo l’Italia il primo Stato membro dell’Unione Europea a dotarsi di una normativa organica, dedicata alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale.

Il nuovo provvedimento definisce principi, regole e strumenti operativi per disciplinare lo sviluppo, l’impiego e la supervisione dell’intelligenza artificiale sul territorio nazionale. Tra i principi figurano il rispetto dei diritti fondamentali, la trasparenza dei processi, la sicurezza delle tecnologie, la protezione dei dati personali, la non discriminazione, la sostenibilità e l’inclusione sociale.

A questi si affianca un’attenzione specifica al ruolo imprescindibile del controllo umano, considerato essenziale per garantire un uso responsabile dell’IA e prevenire ogni forma di rischio derivante da applicazioni opache, scorrette o potenzialmente dannose per individui e collettività.

Resta irrisolta, a nostro avviso, la questione cruciale di come questo controllo verrà esercitato nella pratica e chi controllerà che il controllo sia stato espletato.

Entrando nel dettaglio delle misure operative, la legge introduce:

  • obblighi di tracciabilità dei processi decisionali automatizzati, per garantire verificabilità e accountability;
  • obbligo di supervisione umana per tutte le decisioni a rischio elevato;
  • limitazioni all’uso dell’IA da parte dei minori, con regole specifiche per il consenso informato;
  • sanzioni penali per l’uso illecito dell’IA, in particolare per deepfake che ledano diritti individuali.

Parallelamente, il testo prevede interventi normativi nei principali ambiti sensibili – come sanità, giustizia, pubblica amministrazione, lavoro, formazione e informazione – con condizioni d’uso basate su criteri di responsabilità, trasparenza e controllo etico.

In questo senso si colloca anche l’intervento del sottosegretario alla trasformazione digitale, Alessio Butti, che ha sottolineato come l’intento della legge sia quello di “riportare l’innovazione nel perimetro dell’interesse pubblico, orientando l’intelligenza artificiale verso la crescita, i diritti e la piena tutela dei cittadini.”

Obiettivi e principi ovviamente condivisibili, ma non privi di complessità applicative. Per le redazioni giornalistiche, ad esempio, tali principi non potrebbero che tradursi in nuovi adempimenti, evidentemente con tempi e costi aggiuntivi: in un settore già fragile, quasi in preda alla disperazione, non riusciamo ad immaginare, in mancanza di adeguato sostegno anche economico, la effettività e la concretezza di tali “buoni propositi” normativi. E quel miliardo annunciato come futuro impegno finanziario a sostegno delle imprese per progetti in IA, non sembra destinato a questo utilizzo.

Governance: una regia pubblica per l’IA

Per garantire l’attuazione concreta della legge e l’efficace applicazione delle nuove regole, il legislatore ha previsto una governance nazionale strutturata, fondata sulla collaborazione tra più soggetti pubblici.

Sul piano esecutivo sono state selezionate due autorità:

  • L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), con il compito di promuovere l’adozione dell’intelligenza artificiale nei servizi pubblici e privati, verificandone la conformità tecnica e curando lo sviluppo, la notifica, la valutazione e il monitoraggio dei sistemi.
  • L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), incaricata della vigilanza in materia di sicurezza informatica, con poteri ispettivi e sanzionatori.

A queste autorità operative si affianca un ruolo politico-strategico di regia, attribuito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che avrà il compito di definire, adottare e aggiornare ogni due anni la Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale

Tale documento, redatto d’intesa con le autorità competenti conterrà:

  • le priorità strategiche;
  • i criteri per promuovere innovazione e ricerca;
  • azioni di formazione e aggiornamento professionale;
  • misure per incentivare la collaborazione tra pubblico e privato.

Giornalismo e informazione: cosa cambia davvero

La legge n.1146/2025 inserisce l’informazione e l’editoria tra i settori “sensibili” ad alto impatto sociale, intervenendo con norme specifiche volte a regolare l’uso dell’IA nel rispetto della trasparenza, della responsabilità e della tutela del diritto d’autore.

Per la prima volta, a livello normativo viene riconosciuta la tutela del diritto d’autore anche per le opere realizzate con il supporto dell’intelligenza artificiale, purché sia identificabile un apporto creativo umano. Si afferma così il principio secondo cui l’IA può potenziare il processo creativo, ma non può sostituirsi all’autore, che rimane giuridicamente e moralmente responsabile del contenuto.

Principio che indubbiamente riconosce la centralità del lavoro umano, ma che apre un fronte di incertezza: chi deciderà quando l’intervento dell’autore è sufficiente, consistente ed effettivo? I sistemi di intelligenza artificiale sono oggi in grado di restituire testi la cui natura è assolutamente indeterminabile.

Inoltre, la legge introduce anche una nuova disposizione (articolo 70-septies nella legge sul diritto d’autore) che disciplina l’estrazione e riproduzione di opere o altri materiali tramite modelli e sistemi IA, soggetta alle regole già presenti negli articoli 70-ter e 70-quater della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941).
La norma consente di copiare e analizzare grandi quantità di opere (anche protette da copyright) per finalità di ricerca, se ci sono misure tecniche adeguate di sicurezza, da parte di università, enti di ricerca e biblioteche (70-ter). Mentre per usi anche commerciali, viene consentita l’estrazione ma con una clausola importante: i titolari dei diritti possono riservarsi l’uso (cioè escludere questa eccezione) tramite mezzi appropriati, come metadati o dichiarazioni chiare (70-quater).

In sostanza:

Se l’IA viene usata da un’università per ricerca scientifica → vale l’eccezione del 70-ter.

Se l’IA viene usata da un’azienda per scopi commerciali → si applica il 70-quater, quindi gli autori/ editori possono riservarsi i diritti e bloccare l’uso.

Viene regimentato l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’informazione all’interno dei capisaldi costituzionali: “L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione“(art. 4, comma 1)

Anche per l’informazione, l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale deve garantire il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità al diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza (art. 4, comma 2).

Altrettanto centrale è il principio di trasparenza: infatti, la legge stabilisce che nei contesti in cui si forma l’opinione pubblica, l’uso dell’IA deve essere dichiarato in modo esplicito, garantendo comunicazioni “con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la conoscibilità dei relativi rischi e il diritto di opporsi ai trattamenti autorizzati dei propri dati personali” (art. 4, comma 3).

Il messaggio alle redazioni è chiaro: la tecnologia non sostituisce il giornalista, ma lo affianca sotto vincoli di responsabilità, controllo e tracciabilità. Nonostante il contributo algoritmico sia riconosciuto parte integrante del lavoro giornalistico, dalla scrittura automatizzata alla generazione di contenuti visivi, la legge intende ribadire un principio essenziale: l’essere umano deve restare al centro del processo informativo, mantenendo salda la responsabilità editoriale, la titolarità creativa e la funzione pubblica dell’informazione, anche in un ambiente in cui le tecnologie “intelligenti” rendono sempre più sottili i confini tra “prodotto umano” e “prodotto artificiale”. Principi che riprendono in sostanza l’enunciato dell’art 19 del Codice Deontoligico dell’Ordine dei giornalisti, entrato in vigore lo scorso 1° giugno.

Per affrontare le conseguenze di questi confini sempre più sfumati, la legge introduce misure contro la diffusione di disinformazione digitale attraverso l’introduzione di un nuovo reato specifico per la diffusione di deepfake lesivi: viene punito chi diffonde immagini, video o voci alterati con l’IA “senza il consenso della persona rappresentata” e “idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità”, precisando che chiunque “cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo tali contenuti” è soggetto alla reclusione da uno a cinque anni (art. 26, comma 1, lett. c – introduzione dell’art. 612-quater c.p.).

Va detto che molti di questi rischi erano già stati evidenziati, infatti già da tempo, esperti di media e giornalismo digitale segnalano l’urgenza di regole chiare per governare l’impatto dell’IA sull’informazione, dai rischi di automazione non controllata fino alla progressiva diluizione dell’autorialità. L’approvazione della legge arriva dunque come una prima risposta normativa, ma sarà la sua attuazione concreta a determinarne la reale efficacia.

Prospettive Future e Punti Critici

Come accade per ogni nuovo provvedimento, anche questa legge non è stata accolta senza critiche, sollevando perplessità sia nel mondo politico che nella società civile.

Una delle principali riguarda la scelta di affidare il controllo sull’IA ad autorità governative (AGID e ACN) invece di istituire un organismo indipendente. Secondo molti osservatori, una supervisione indipendente sarebbe necessaria per garantire imparzialità nelle valutazioni tecniche.

In tal senso sono le critiche sollevate dalla Rete per i Diritti Umani Digitali – coalizione di organizzazioni della società civile impegnate nella difesa dei diritti fondamentali nell’ambiente digitale – che, nella memoria depositata presso il Senato durante l’iter del DDL 1146, ha sottolineato come la norma concentri un ruolo eccessivamente centrale nelle mani del Governo, risultando priva di adeguate garanzie democratiche.

Un secondo punto ampiamente criticato riguarda le risorse economiche messe a disposizione per l’attuazione della legge e per il sostegno all’innovazione nel campo dell’IA. Il Governo ha annunciato un piano da circa un miliardo di euro, una cifra che appare ambiziosa nel contesto nazionale, ma che risulta ancora lontana dagli investimenti programmati da potenze tecnologiche come Stati Uniti, Cina, Francia e Regno Unito. In questo contesto, c’è il rischio che il sistema italiano, pur dotato di una cornice normativa ambiziosa, non sia sufficientemente competitivo sul piano internazionale.

Come ha osservato il senatore del PD Lorenzo Basso si tratta di “una legge che nasce già vecchia e che non stanzia abbastanza risorse: vengono solo introdotti nuovi reati, invece di adottare incentivi per privati e pubblica amministrazione. Mentre il governo perdeva tempo, altri hanno agito.”

Alcune immagini,traduzioni e sintesi possono essere stati realizzati con ausilio di strumenti di intelligenza artificiale.

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